Usura bancaria – La commissione di estinzione anticipata non rileva ai fini dell’usura (Cass. n.7352 del 07.03.2022) Scritto da Studio SPA il Maggio 26, 2022. Pubblicato in Notizie. In tema di usura bancaria, ai fini del superamento del “tasso soglia” previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest’ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell’effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi. Cassazione Civile Sentenza n.7352.2022